Regola 26.03: Ordini di protezione.
Su mozione di una parte o della persona da cui si chiede la scoperta, e per buona causa dimostrata, il tribunale in cui è pendente l’azione può emettere qualsiasi ordine che la giustizia richieda di proteggere una parte o una persona da fastidio, imbarazzo, oppressione o onere o spesa indebiti, tra cui uno o più dei seguenti:
(1) che; (2) che la scoperta può essere dovuto solo a determinati termini e condizioni, tra cui una denominazione di tempo o di luogo; (3) che la scoperta può essere dovuto solo a un metodo di scoperta diversa da quella selezionata dal partito in cerca di scoperta; (4) che certe questioni non essere approfondito, o che la portata della scoperta essere limitato a determinate materie; (5) che la scoperta di essere condotto senza un presente, tranne le persone designate dal tribunale; (6) che una deposizione dopo essere stato sigillato essere aperto solo per ordine del tribunale; (7) che un segreto commerciale o altre informazioni riservate di ricerca, sviluppo o commerciali non siano divulgate o divulgate solo in modo designato; (8) che le parti archivino simultaneamente documenti o informazioni specificati racchiusi in buste sigillate da aprire come indicato dal tribunale.
Se la proposta di un ordine protettivo è negato in tutto o in parte, il giudice può, a tali termini e condizioni come sono giusti, ordinare che qualsiasi parte o persona fornire o consentire la scoperta. Le disposizioni della regola 37.01 (4) si applicano all’aggiudicazione delle spese sostenute in relazione alla mozione.
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