Primo Concilio di Laterano

Enrico IV cedere la sua regola del Sacro Romano Impero a suo figlio, Henry V.

Testi del Primo Concilio Lateranense può variare sia nella formulazione e numerazione dei canoni a seconda della fonte. In questa traduzione, i precetti del Concordato di Worms sono codificati nei Canoni 2, 4 e 10.

CANON I

Riepilogo. Le ordinazioni e le promozioni fatte per considerazioni pecuniarie sono prive di ogni dignità.

Testo. Seguendo l’esempio dei santi padri e riconoscendo l’obbligo del nostro ufficio, vietiamo assolutamente in virtù dell’autorità della Sede apostolica che chiunque sia ordinato o promosso per denaro nella Chiesa di Dio. Qualcuno ha così assicurato l’ordinazione o la promozione nella Chiesa, il rango acquisito deve essere privo di ogni dignità.

CANON 2

Riepilogo. Solo un sacerdote può essere fatto prevosto, arciprete, e decano; solo un diacono può essere arcidiacono.

Testo. Nessuno tranne un sacerdote sarà promosso alla dignità di prevosto, arciprete, o decano;e nessuno sarà fatto arcidiacono se non è diacono.

CANON 3

Riepilogo. Ai sacerdoti, ai diaconi e ai suddiaconi è vietato vivere con donne diverse da quelle consentite dal Concilio niceno.

Testo. Proibiamo assolutamente ai sacerdoti, diaconi e suddiaconi di associarsi con concubine e donne, o di vivere con donne diverse da quelle del Concilio di Nicea (canone 3) per ragioni di necessità consentite, vale a dire la madre, la sorella o la zia, o qualsiasi persona di questo tipo riguardo alla quale nessun sospetto potrebbe sorgere.

CANON 4

Riepilogo. I laici, per quanto pii possano essere, non hanno l’autorità di disporre di tutto ciò che appartiene alla Chiesa.

Testo. In conformità con la decisione di Papa Stefano, dichiariamo che i laici, non importa quanto devoti possano essere, non hanno alcuna autorità per disporre di qualsiasi cosa appartenente alla Chiesa, ma secondo il canone apostolico la supervisione di tutti gli affari ecclesiastici appartiene al vescovo, che li amministrerà in modo conforme alla volontà di Dio. Se quindi qualsiasi principe o altro laico deve arrogarsi il diritto di disposizione, controllo, o la proprietà di beni ecclesiastici o proprietà, sia giudicato colpevole di sacrilegio.

CANON 5

Riepilogo. I matrimoni tra parenti di sangue sono proibiti.

Testo. Proibiamo i matrimoni tra consanguinei perché sono proibiti dalle leggi divine e secolari. Coloro che contraggono tali alleanze, come anche i loro discendenti, le leggi divine non solo ostracizzano ma dichiarano maledette, mentre le leggi civili le marchiano come infamanti e le privano dei diritti ereditari. Noi, quindi, seguendo l’esempio dei nostri padri, li dichiariamo e stigmatizziamo come infami.

CANON 6

Riepilogo. Le ordinazioni di Burdino e dei vescovi da lui consacrati non sono valide.

Testo. Le ordinazioni fatte dall’eresiarca Burdino dopo la sua condanna da parte della Chiesa romana, come anche quelle fatte dai vescovi da lui consacrati dopo quel momento, dichiariamo invalide.

CANON 7

Riepilogo. A nessuno è permesso di arrogarsi l’autorità episcopale nelle questioni relative alla cura animarum e al conferimento dei benefici.

Testo. Nessun arcidiacono, arciprete, prevosto, o decano deve conferire ad un altro la cura delle anime o le prebende di una chiesa senza la decisione o il consenso del vescovo, infatti, come i sacri canoni sottolineano, la cura delle anime e la disposizione dei beni ecclesiastici sono conferiti l’autorità del vescovo. Se qualcuno oserà agire in contrasto con questo e arrogarsi il potere che appartiene al vescovo, sia espulso dalla Chiesa.

CANON 8

Riepilogo. Ai militari è fatto divieto, sotto pena di anatema, di invadere o detenere con la forza la città di Benevento.

Testo. Desiderando con la grazia di Dio per proteggere i beni riconosciuti di Santa Romana Chiesa, vietiamo sotto pena di anatema qualsiasi persona militare di invadere o forzatamente tenere Benevento, la città di San Pietro. Se qualcuno agisce in contrasto con questo, sia anathematized.

CANON 9

Riepilogo. Quelli scomunicati da un vescovo, non possono essere ripristinati da altri.

Testo. Proibiamo assolutamente che coloro che sono stati scomunicati dai loro vescovi siano ricevuti nella comunione della Chiesa da altri vescovi, abati e chierici.

I canoni 2, 4 e 10 terminarono la pratica del Sacro Romano Imperatore di nominare i vescovi e il papa.

CANON 10

Sommario. Un vescovo consacrato dopo un’elezione non canonica sarà deposto.

Testo. Nessuno sarà consacrato vescovo che non sia stato canonicamente eletto. Se qualcuno osasse farlo, sia il consacratore che il consacrato saranno deposti senza speranza di essere reintegrati.

CANON 11

Riepilogo. A coloro che danno aiuto ai cristiani in Oriente è concessa la remissione dei peccati, e le loro famiglie e beni sono presi sotto la protezione della Chiesa romana.

Testo. Per schiacciare efficacemente la tirannia degli infedeli, concediamo a coloro che vanno a Gerusalemme e anche a coloro che danno aiuto per la difesa dei cristiani, la remissione dei loro peccati e prendiamo sotto la protezione di San Pietro e della Chiesa romana le loro case, le loro famiglie e tutti i loro beni, come era già stato ordinato da papa Urbano II. Chiunque, quindi, oserà molestare o cogliere questi durante l’assenza dei loro proprietari, incorrerà nella scomunica. Coloro, tuttavia, che con una vista di andare a Gerusalemme o in Spagna (cioè, contro i Mori) sono noti per aver attaccato la croce per le loro vesti e poi rimosso, comandiamo in virtù della nostra autorità apostolica di sostituirlo e iniziare il viaggio entro un anno dalla prossima Pasqua. Altrimenti noi li scomunicare e interdetto all’interno del loro territorio tutto il servizio divino, tranne il battesimo dei bambini e l’amministrazione degli ultimi riti per i morenti.

CANON 12

Riepilogo. La proprietà dei porticani morenti senza eredi non deve essere ceduta in modo contrario alla volontà del defunto.

Testo. Con il consiglio dei nostri fratelli e di tutta la Curia, così come con la volontà e il consenso del prefetto, abbiamo decretare l’abolizione di quella usanza male che ha finora prevalso tra i porticani, vale a dire, di disporre, contrariamente alla volontà del defunto, della proprietà di porticani morire senza eredi; con questa consapevolezza, però, che in futuro i porticani rimarranno fedeli alla Chiesa Romana, a noi e ai nostri successori.

CANON 13

Riepilogo. Se qualcuno viola la tregua di Dio e dopo il terzo ammonimento non fa soddisfazione, egli deve essere anathematized.

Testo. Se qualcuno deve violare la tregua di Dio egli deve essere ammonito tre volte dal vescovo di fare soddisfazione. Se egli ignora la terza ammonizione il vescovo, sia con il consiglio del metropolita o con quello di due o uno dei vescovi vicini, deve pronunciare la sentenza di anatema contro il violatore e per iscritto lo denunciano a tutti i vescovi.

CANON 14

Riepilogo. Ai laici è assolutamente vietato rimuovere le offerte dagli altari delle chiese romane.

Testo. Seguendo i canoni dei santi padri, abbiamo assolutamente e sotto pena di anatema vietare laici per rimuovere le offerte dagli altari delle chiese di St. Pietro, del Salvatore (Basilica Lateranense), di Santa Maria Rotonda, in una parola, dagli altari di una qualsiasi delle chiese o dalle croci. Con la nostra autorità apostolica proibiamo anche la fortificazione delle chiese e la loro conversione a usi profani.

CANON 15

Riepilogo. I falsari di denaro sono scomunicati.

Testo. Chi produce o spende consapevolmente denaro falso, sarà tagliato fuori dalla comunione dei fedeli (scomunicato) come uno maledetto, come un oppressore dei poveri e un disturbatore della città.

CANON 16

Riepilogo. I briganti dei pellegrini e dei mercanti saranno scomunicati.

Testo. Se qualcuno oserà attaccare i pellegrini che vanno a Roma per visitare i santuari degli Apostoli e gli oratori di altri santi e derubarli delle cose che hanno con loro, o esatti dai mercanti nuovi imposti e pedaggi, sia scomunicato finché non abbia fatto soddisfazione.

CANON 17

Riepilogo. Abati e monaci potrebbero non avere la cura animarum.

Testo. Proibiamo agli abati e ai monaci di imporre penitenze pubbliche, di visitare i malati, di amministrare l’estrema unzione e di cantare messe pubbliche. Il crisma, l’olio santo, la consacrazione degli altari e l’ordinazione dei chierici che otterranno dai vescovi nelle cui diocesi risiedono.

CANON 18

Riepilogo. La nomina dei sacerdoti alle chiese appartiene ai vescovi, e senza il loro consenso non possono ricevere decime e chiese da laici.

Testo. I sacerdoti sono nominati nelle chiese parrocchiali dai vescovi, ai quali sono responsabili della cura delle anime e di altre questioni che li riguardano. Essi non sono autorizzati a ricevere decime e chiese da laici senza la volontà e il consenso dei vescovi. Se agiscono diversamente, siano soggetti alle sanzioni canoniche.

CANON 19

Sommario. Le tasse pagate ai vescovi dai monaci a partire da Gregorio VII deve essere continuato. I monaci non possono, per prescrizione, acquisire i possedimenti delle chiese e dei vescovi.

Testo. La tassa (servitium) che i monasteri e le loro chiese hanno reso ai vescovi dal tempo di Gregorio VII, deve essere continuato. Abbiamo assolutamente vietare abati e monaci di acquisire per prescrizione dopo trent’anni i possedimenti di chiese e di negozi.

CANON 20

Riepilogo. Le chiese e i loro possedimenti, così come la persona e le cose ad esse connesse, rimarranno al sicuro e indisturbati.

Testo. Tenendo presente l’esempio dei nostri padri e adempiendo al dovere del nostro ufficio pastorale, decretiamo che le chiese e i loro beni, così come le persone ad esse collegate, cioè i chierici e i monaci e i loro servi (conversi), anche i lavoratori e le cose che usano, rimangano al sicuro e indisturbati. Se qualcuno ha il coraggio di agire in contrasto con questo e, riconoscendo il suo crimine, non entro lo spazio di trenta giorni fare ammenda corretta, sia tagliato fuori dalla Chiesa e anathematized.

CANON 21

Riepilogo. I chierici negli ordini maggiori non possono sposarsi e i matrimoni già contratti devono essere sciolti.

Testo. Proibiamo assolutamente ai sacerdoti, ai diaconi, ai suddiaconi e ai monaci di avere concubine o di contrarre matrimonio. Abbiamo decreto in conformità con le definizioni dei sacri canoni, che i matrimoni già contratti da tali persone devono essere sciolti, e che le persone essere condannati a fare penitenza.

CANON 22

Sommario. L’alienazione dei possedimenti dell’esarcato di Ravenna è condannata, e gli Ordinari fatti dagli intrusi non sono validi.

Testo. L’alienazione che è stata fatta soprattutto da Ottone, Guido, Girolamo, e forse da Filippo dei possedimenti dell’esarcato di Ravenna, la condanniamo. In modo generale dichiariamo invalide le alienazioni in qualsiasi modo fatte da vescovi e abati se intrusi o canonicamente eletti, e anche le ordinazioni conferite da loro sia con il consenso del clero della Chiesa o simoniacally. Abbiamo anche assolutamente vietare qualsiasi chierico in qualsiasi modo di alienare la sua prebenda o qualsiasi beneficio ecclesiastico. Se ha presunto di fare questo in passato o si presume di farlo in futuro, la sua azione è nullo ed egli è soggetto alle sanzioni canoniche .

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